domenica 3 marzo 2013


Codice Civile

Libro Quarto: delle Obbligazioni

Capo XI: Della mediazione

Art. 1755. La Provvigione

“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (art. 2950), se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.”
Salve, iniziamo da quello che è di certo l’argomento più fastidioso da trattare sia per gli operatori che per i clienti, così da toglierci davanti il macigno più grosso.
La Provvigione.
L’articolo è chiaro, stringato, interpretabile in molti suoi punti, ma diretto nella sostanza. Si fa subito luce su chi sia il mediatore (ovvero come descritto nell’art. 1754 “E’ mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”). Esso è soggetto super partes che non propende per nessuna delle parti ma che si muove in maniera equidistante dalle stesse. Da ciò consegue che il compenso per la prestazione svolta dal mediatore non può pesare su nessuna delle parti in maniera maggiore rispetto all’altra salvo diverso accordo, e comunque prestare mediazione a provvigione ZERO determina uno sbilanciamento a carico esclusivo di uno dei contraenti che può configurare l’opera del mediatore come inquadrata in un rapporto di rappresentanza o dipendenza e quindi in contrasto con il citato art. 1754. Perchè il contratto si intenda concluso grazie all’intervento del Mediatore, è sufficiente che questo dimostri come le parti siano entrate in relazione grazie alla sua attività a prescindere che l’obbligazione sia stata perfezionata con o senza il suo intervento. E’ lasciata alla libera contrattazione tra le parti la determinazione della provvigione. Essa comunque non può rivelarsi troppo onerosa e quindi sproporzionata alla prestazione resa, o giudicarsi imposta ad una delle parti in condizioni di difficoltà, pena la configurazione della stessa come vessatoria e dunque perseguibile nella misura e determinazione. In caso di controversia il Giudice competente potrà rifarsi agli usi e consuetudini come depositati presso la Camera di Commercio del Comune dove è sito l’immobile, e comunque stabilendone la giusta misura.
Ricapitolando, la provvigione va pagata sempre al mediatore che dimostra di essere stato tramite per l’incontro delle parti. La misura della mediazione va stabilita cercando di farla gravare in egual misura ad ambo le contraenti e comunque mai nella misura di ZERO per nessuna di esse. Per aver certezza di una mediazione equa è consigliabile rifarsi agli usi e consuetudini del Comune dove è sito l’immobile.

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