domenica 3 marzo 2013


Vantaggi e svantaggi del Contratto a “canone concordato” detto anche a “canone calmierato” o “secondo canale” della Legge n. 431/98

Pubblicato il 28 ottobre 2009
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Il contratto d’affitto è a “canone calmierato” (art. 2 comma 3), cioè prevede CANONI  inferiori al corrente valore di mercato secondo quanto concordato tra le Organizzazioni Sindacali degli inquilini e quelle dei proprietari Comune per Comune secondo i diversi contratti-tipo degli Accordi territoriali che prevedono, per zone omogenee, un valore minimo ed uno massimo di oscillazione del Costo di affitto per mq. La durata prevista per questi contratti-tipo è minore di quella precedente a “canone libero”.
3 + 2 anni
Il contratto dura minimo 3 anni ed è rinnovabile per altri 2 anni
Vantaggi e Svantaggi per l’inquilino
Il costo dell’affitto è più basso ma il contratto dura meno, cioè si rinnova prima con possibilità di aumento del canone. Sono anche previste agevolazioni fiscali per l’inquilino.
E’ prevista una riduzione del 30% dell’Imposta di Registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del CANONE. Di questa riduzione si avvantaggia anche l’inquilino cui compete il 50% dell’Imposta di Registro.
Anche per l’inquilino è prevista un’agevolazione fiscale in forma di detrazione ulteriore se il suo reddito è inferiore ad una certa soglia (circa 31.000 Euro) e l’abitazione in affitto è per lui l’abitazione principale. I dati esatti sono contenuti nelle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione dei redditi dell’anno.
Vantaggi e Svantaggi per il proprietario
L’affitto percepito è più basso del valore di mercato ma la minor durata del contratto consente di poter aumentare prima il CANONE di affitto. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per i proprietari che sottoscrivono questo tipo di contratto.
Coloro che adottano questo contratto a “canone calmierato” hanno diritto nella dichiarazione IRPEF ad una ulteriore detrazione del 30% oltre quella ordinaria del 15% che si applica di norma all’ammontare del CANONE annuo. In pratica la riduzione è pari al 40,5%, cioè le imposte si pagano, in questo caso, solo sul 59,5% del CANONE annuo incassato.
E’ anche prevista una riduzione del 30% dell’Imposta di Registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del CANONE. Di questa riduzione si avvantaggia anche l’inquilino cui compete il 50% dell’Imposta di Registro.
I Comuni possono deliberare un’aliquota ICI agevolata, anche inferiore al 4 per mille, per gli immobili affittati a “canone calmierato”. Per ottenere questo vantaggio è necessario asseverare il contratto di locazione presso una una Associazione della Proprietà ed una dell’Inquilinato.
Diritti e doveri durante la locazione
La Legge vigente che regola i contratti d’affitto è la n. 431/98.
Le rate del canone sono di norma mensili e si pagano anticipatamente. L’inquilino ha diritto ad una ricevuta se la forma di pagamento è diversa dal c/c postale, dal bonifico bancario e simili che, automaticamente, costituiscono una ricevuta di pagamento.
Il canone annuo d’affitto è di norma soggetto ogni anno all’adeguamento ISTAT secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi rispetto all’anno precedente. Tale adeguamento può essere pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT (contratti a canone libero) o limitato al 75% della variazione (contratti a canone concordato).
L’inquilino ha l’obbligo di usare la massima cura e diligenza nella conduzione dell’immobile locato, comprese le parti comuni. La piccola manutenzione (come la riparazione di una perdita idrica, la sostituzione di un vetro rotto, …) è a carico dell’inquilino. Spetta invece al proprietario la manutenzione straordinaria dell’immobile (rifacimento facciate, tetto, scale…)
L’imposta di registro si paga ogni anno entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per un ammontare pari al 2% del canone annuo (salvo agevolazioni). In genere tale imposta viene pagata dal proprietario, ma è obbligo dell’inquilino rimborsarne al proprietario il 50%.
Fonte: Sicetromaelazio.it

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